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ARMI: in barca

Legge n°. 185/1990 Art. 28 del T.U.L.P.S. commi 3 e 4

Su natante privo di manifesto di carico (che hanno solo navi di certe dimensioni) si possono portare solo le armi che la legislazione locale delle acque nazionali consentono di portare (perché in effetti è un porto a tutti gli effetti). Per lo stesso motivo chi si porta un'arma su una barca italiana, può farlo se ha il porto d'armi o se ha denunziato la detenzione sulla barca, ma non può portarla fuori dalle acque nazionali perché sarebbe esportazione di armi.  Su nave con manifesto di carico (una nave da crociera o da carico) l'arma diviene dotazione del natante e annotata sul manifesto di carico. La nave Italiana rimane territorio Italiano anche all'estero quindi vale la legge italiana ma questa ha vigore solo sul natante (anche fuori delle acque nazionali.) Si possono portare senza limitazioni strumenti da segnalazione, lancia arpioni, lancia sagole, lanciarazzi, ecc. Alcune circolari del Ministero hanno disposto che le navi in transito nelle acque territoriali Italiane se in possesso di armi a bordo che ne facciano segnalazione alla C.P


Art. 28 TULPS- (Art. 27, T.U. 1926)


Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l’assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di ARMI da guerra e di ARMI ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di MUNIZIONI, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle ARMI prodotte.

La licenza è altresí necessaria per l'importazione e l'esportazione delle ARMI da fuoco diverse dalle ARMI comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

La validità della licenza è di 2 anni. Per il trasporto delle ARMI stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.

 

  • data 2023